Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 K. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, TERZO COMMA - RIFIUTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DA PARTE DEL PARLAMENTO - COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI RIMEDI A TUTELA DELLA REGIONE CONTRO IL RIFIUTO DI APPROVAZIONE.
SENT. 40/72 K. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, TERZO COMMA - RIFIUTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DA PARTE DEL PARLAMENTO - COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI RIMEDI A TUTELA DELLA REGIONE CONTRO IL RIFIUTO DI APPROVAZIONE.
Testo
La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il rifiuto di approvazione da parte del Parlamento di uno statuto regionale sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione debba deliberare il nuovo statuto, non contrasta con l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni: infatti, la comunicazione del rifiuto per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce semplice corollario del sistema di presentazione dello statuto adottato dal primo comma dello stesso art. 6; l'obbligo per la regione di deliberare il nuovo statuto discende a sua volta dall'art. 123 Cost. che impone ad ogni regione di avere un proprio statuto approvato dal Parlamento; infine, la disposizione in esame non vieta che le regioni interessate possano contro il rifiuto di approvazione dello statuto eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della propria potesta' di autorganizzazione.
La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il rifiuto di approvazione da parte del Parlamento di uno statuto regionale sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione debba deliberare il nuovo statuto, non contrasta con l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni: infatti, la comunicazione del rifiuto per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce semplice corollario del sistema di presentazione dello statuto adottato dal primo comma dello stesso art. 6; l'obbligo per la regione di deliberare il nuovo statuto discende a sua volta dall'art. 123 Cost. che impone ad ogni regione di avere un proprio statuto approvato dal Parlamento; infine, la disposizione in esame non vieta che le regioni interessate possano contro il rifiuto di approvazione dello statuto eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della propria potesta' di autorganizzazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte