Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 L. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LEGGI REGIONALI - LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 11, TERZO E QUARTO COMMA - FORMULE DI PROMULGAZIONE - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrivono le formule di promulgazione delle leggi regionali non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche', come si desume dal raffronto del contenuto di dette formule con l'art. 127 Cost., tali disposizioni si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento - inteso in senso largo - della loro formazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte