Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 N. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RIESAME DELLE DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DI MERITO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 48 E 49 - CONDIZIONI PERCHE' LE DELIBERAZIONI REGIONALI DIVENGONO ESECUTIVE O IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER RAGIONI DI URGENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - INSUSSISTENZA - CONFORMITA' ALL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 N. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RIESAME DELLE DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DI MERITO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 48 E 49 - CONDIZIONI PERCHE' LE DELIBERAZIONI REGIONALI DIVENGONO ESECUTIVE O IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER RAGIONI DI URGENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - INSUSSISTENZA - CONFORMITA' ALL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 48 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, fissando il quorum della maggioranza assoluta affinche' le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla Commissione di controllo, ovvero affinche' siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza, non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' integrano senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli prevista dall'art. 125 Cost., determinando nel primo caso a quali condizioni di controllo sospensivo di merito sia superabile, precisando nel secondo caso i termini e le modalita' dell'esercizio del controllo di legittimita' sulle deliberazioni dichiarate urgenti.
Le disposizioni di cui agli artt. 48 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, fissando il quorum della maggioranza assoluta affinche' le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla Commissione di controllo, ovvero affinche' siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza, non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' integrano senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli prevista dall'art. 125 Cost., determinando nel primo caso a quali condizioni di controllo sospensivo di merito sia superabile, precisando nel secondo caso i termini e le modalita' dell'esercizio del controllo di legittimita' sulle deliberazioni dichiarate urgenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte