Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 N. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RIESAME DELLE DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DI MERITO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 48 E 49 - CONDIZIONI PERCHE' LE DELIBERAZIONI REGIONALI DIVENGONO ESECUTIVE O IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER RAGIONI DI URGENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - INSUSSISTENZA - CONFORMITA' ALL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 48 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, fissando il quorum della maggioranza assoluta affinche' le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla Commissione di controllo, ovvero affinche' siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza, non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' integrano senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli prevista dall'art. 125 Cost., determinando nel primo caso a quali condizioni di controllo sospensivo di merito sia superabile, precisando nel secondo caso i termini e le modalita' dell'esercizio del controllo di legittimita' sulle deliberazioni dichiarate urgenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte