Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 O. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI - COMPOSIZIONE - COSTITUZIONE, ART. 130, PRIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE STATALE.

Testo
L'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitare i controlli sugli enti locali minori: infatti, la locuzione "legge della Repubblica", ivi adoperata, sta certamente a significare "legge dello Stato", analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il Tit. V della parte II della Costituzione (cfr. ad es. l'art. 117, ultimo comma, l'art. 118, primo comma, l'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte