Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 Q. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI - COMPOSIZIONE - LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 55 - ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ESPERTI CHE NE FANNO PARTE - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DELLO STATO DALL'ART. 130 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinando il modo di elezione da parte dei Consigli regionali degli esperti destinati a far parte dei Comitati per il controllo sulle provincie, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo di controllo, riservata secondo l'art. 130 Cost., alla competenza della legge statale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte