Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 R. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SULLE DELIBERAZIONI DEGLI ENTI LOCALI PRESE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AD ESSI DELEGATE DALLE REGIONI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 62 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - IMPUTABILITA' DELLE FUNZIONI ALLE REGIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 della stessa legge, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria ed appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente, come e' confermato dai commi secondo e terzo dello stesso art. 62 che non mancano di dettare norme a tutela dell'interesse delle amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attivita' delegate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte