Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 R. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SULLE DELIBERAZIONI DEGLI ENTI LOCALI PRESE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AD ESSI DELEGATE DALLE REGIONI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 62 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - IMPUTABILITA' DELLE FUNZIONI ALLE REGIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 R. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SULLE DELIBERAZIONI DEGLI ENTI LOCALI PRESE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AD ESSI DELEGATE DALLE REGIONI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 62 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - IMPUTABILITA' DELLE FUNZIONI ALLE REGIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 della stessa legge, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria ed appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente, come e' confermato dai commi secondo e terzo dello stesso art. 62 che non mancano di dettare norme a tutela dell'interesse delle amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attivita' delegate.
L'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 della stessa legge, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria ed appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente, come e' confermato dai commi secondo e terzo dello stesso art. 62 che non mancano di dettare norme a tutela dell'interesse delle amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attivita' delegate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte