Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 S. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO -LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' PER OGNI GIORNO DI SEDUTA - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - FONDAMENTO IN UN PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 S. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO -LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' PER OGNI GIORNO DI SEDUTA - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - FONDAMENTO IN UN PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel disporre che agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali sia attribuita una indennita' per ogni giorno di seduta, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' altro non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le regioni e gli esperti possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio suscettibile tra l'altro di lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni.
L'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel disporre che agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali sia attribuita una indennita' per ogni giorno di seduta, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' altro non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le regioni e gli esperti possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio suscettibile tra l'altro di lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte