Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 S. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO -LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' PER OGNI GIORNO DI SEDUTA - NON VIOLA L'AUTONOMIA STATUTARIA - FONDAMENTO IN UN PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel disporre che agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali sia attribuita una indennita' per ogni giorno di seduta, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' altro non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le regioni e gli esperti possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio suscettibile tra l'altro di lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte