Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 T. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA CORRESPONSIONE - RINVIO AD UN REGOLAMENTO DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella parte in cui prescrive che le modalita' dell'indennita' giornaliera da corrispondere agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali siano determinate "nel regolamento": infatti, anche a prescindere dall'ambiguita' di rinvio ad un regolamento non meglio precisato, la legge statale non puo' validamente prestabilire, senza ledere l'autonomia statutaria costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali, quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la fissazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalita' dell'indennita' in esame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte