Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 T. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA CORRESPONSIONE - RINVIO AD UN REGOLAMENTO DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 T. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESPERTI MEMBRI DEI COMITATI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 58, SECONDO COMMA - ATTRIBUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA CORRESPONSIONE - RINVIO AD UN REGOLAMENTO DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella parte in cui prescrive che le modalita' dell'indennita' giornaliera da corrispondere agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali siano determinate "nel regolamento": infatti, anche a prescindere dall'ambiguita' di rinvio ad un regolamento non meglio precisato, la legge statale non puo' validamente prestabilire, senza ledere l'autonomia statutaria costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali, quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la fissazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalita' dell'indennita' in esame.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella parte in cui prescrive che le modalita' dell'indennita' giornaliera da corrispondere agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali siano determinate "nel regolamento": infatti, anche a prescindere dall'ambiguita' di rinvio ad un regolamento non meglio precisato, la legge statale non puo' validamente prestabilire, senza ledere l'autonomia statutaria costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali, quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la fissazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalita' dell'indennita' in esame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte