Sentenza 127/2020 (ECLI:IT:COST:2020:127)
Massima numero 43213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
26/05/2020; Decisione del
26/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Carattere caducatorio e non additivo dell'intervento richiesto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Carattere caducatorio e non additivo dell'intervento richiesto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, in quanto volte a ottenere una pronuncia additiva in sostituzione della discrezionalità del legislatore. Il petitum del rimettente è volto a delimitare l'ambito dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento del figlio; l'intervento richiesto è, dunque, limitato alla verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019 e n. 113 del 2019).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, in quanto volte a ottenere una pronuncia additiva in sostituzione della discrezionalità del legislatore. Il petitum del rimettente è volto a delimitare l'ambito dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento del figlio; l'intervento richiesto è, dunque, limitato alla verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019 e n. 113 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 263
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte