Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 U. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - AMMINISTRAZIONE REGIONALE - COSTITUZIONE DEGLI UFFICI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 65 - OBBLIGO DI PROVVEDERE CON PERSONALE COMANDATO DEGLI ENTI LOCALI O DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DISPOSIZIONE DI CARATTERE TEMPORANEO - NON VIOLA LA DISP. TRANS. VIII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel porre l'obbligo per le regioni di provvedere all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle amministrazione dello Stato, opera come norma termporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici regionali, per cui non si pone in contrasto con il par. VIII delle disp. trans. e finali della Costituzione il quale, stabilendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte