Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 V. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - RIENTRA NELLA MATERIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - LIMITI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 67 - DIVIETO ALLE REGIONI DI DISPORRE PER IL PERSONALE DI RUOLO REGIONALE UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO SPETTANTE AL PERSONALE STATALE - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - PIENA RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 V. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - RIENTRA NELLA MATERIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - LIMITI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 67 - DIVIETO ALLE REGIONI DI DISPORRE PER IL PERSONALE DI RUOLO REGIONALE UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO SPETTANTE AL PERSONALE STATALE - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - PIENA RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117, primo alinea, Cost., attribuisce alla potesta' legislativa delle Regioni, entro il limite - oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, nonche' degli obblighi internazionali dello Stato - dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali: per conseguenza l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel fissare il principio che vieta alle regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento economico piu' favorevole di quello spettante al personale statale, non invade la competenza legislativa regionale ne', d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, che' anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.
La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117, primo alinea, Cost., attribuisce alla potesta' legislativa delle Regioni, entro il limite - oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, nonche' degli obblighi internazionali dello Stato - dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali: per conseguenza l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel fissare il principio che vieta alle regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento economico piu' favorevole di quello spettante al personale statale, non invade la competenza legislativa regionale ne', d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, che' anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte