Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 Z. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - RIENTRA NELLA MATERIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI . LIMITE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 67, PRIMA PARTE - RICHIEDE LA UNIFORMITA' DELLA LEGGE REGIONALE ALLE NORME STATALI NELLA MATERIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 Z. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - RIENTRA NELLA MATERIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI . LIMITE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 67, PRIMA PARTE - RICHIEDE LA UNIFORMITA' DELLA LEGGE REGIONALE ALLE NORME STATALI NELLA MATERIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, prima parte, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale: infatti, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme, anziche' ai principi di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo, mentre se la disposizione in oggetto fosse da interpretare come avente riferimento ai principi sarebbe pleonastica, poiche' il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego gia' deriva dalla prima parte dell'art. 117 della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, prima parte, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale: infatti, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme, anziche' ai principi di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo, mentre se la disposizione in oggetto fosse da interpretare come avente riferimento ai principi sarebbe pleonastica, poiche' il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego gia' deriva dalla prima parte dell'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte