Sentenza 42/1972 (ECLI:IT:COST:1972:42)
Massima numero 5988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5987  5989  5990  5991  5992  5993


Titolo
SENT. 42/72 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, PRIMO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sanzione penale prevista dall'art. 570, c.p. trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine familiare, come e' stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale non vi e' motivo di discostarsi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, 2, 3, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 16  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte