Sentenza 127/2020 (ECLI:IT:COST:2020:127)
Massima numero 43214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
26/05/2020; Decisione del
26/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Titolo
Thema decidendum - Adeguata ricostruzione del quadro normativo - Possibile influenza dello ius superveniens - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Adeguata ricostruzione del quadro normativo - Possibile influenza dello ius superveniens - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, per l'omessa considerazione delle modifiche introdotte alla norma censurata dal d.lgs. n. 154 del 2013. Il rimettente, dopo avere dato atto delle modifiche, ha evidenziato che nel giudizio a quo l'impugnazione della norma censurata è stata proposta prima dell'entrata in vigore della novella, che pertanto non è ad esso applicabile. Il fatto, poi, che le modifiche, pur intervenute sulle disposizioni dei commi secondo e quarto dell'art. 263 cod. civ., non possono non incidere sul significato attuale dello stesso primo comma, rimasto per parte sua immutato, attiene al merito della questione, non alla sua ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, per l'omessa considerazione delle modifiche introdotte alla norma censurata dal d.lgs. n. 154 del 2013. Il rimettente, dopo avere dato atto delle modifiche, ha evidenziato che nel giudizio a quo l'impugnazione della norma censurata è stata proposta prima dell'entrata in vigore della novella, che pertanto non è ad esso applicabile. Il fatto, poi, che le modifiche, pur intervenute sulle disposizioni dei commi secondo e quarto dell'art. 263 cod. civ., non possono non incidere sul significato attuale dello stesso primo comma, rimasto per parte sua immutato, attiene al merito della questione, non alla sua ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 263
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte