Sentenza 42/1972 (ECLI:IT:COST:1972:42)
Massima numero 5990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5987  5988  5989  5991  5992  5993


Titolo
SENT. 42/72 D. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Riguardo alla censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri rapporti o l'autorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unita' della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilita' di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento alla discrezionalita' del legislatore nello stabilire i modi e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte