Sentenza 42/1972 (ECLI:IT:COST:1972:42)
Massima numero 5991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 42/72 E. FAMIGLIA - UNITA' DELLA FAMIGLIA - ABBANDONO - SEPARAZIONE PERSONALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE.
SENT. 42/72 E. FAMIGLIA - UNITA' DELLA FAMIGLIA - ABBANDONO - SEPARAZIONE PERSONALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE.
Testo
E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.
E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte