Sentenza 42/1972 (ECLI:IT:COST:1972:42)
Massima numero 5993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5987  5988  5989  5990  5991  5992


Titolo
SENT. 42/72 G. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - AUTONOMIA DELLA FATTISPECIE IVI PREVISTA.

Testo
All'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non e' sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volonta' di non piu' adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile. Dal che si deduce che deve rimanere affidato alla discrezionalita' del legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non puo' pertanto essere ritenuto paradossale, che alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se intenso in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto cadere gli artt. 559 e 560 del c.p.; e cio' fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilita' di quest'ultimo, ove alla infedelta' si accompagnasse il non adempimento dell'assistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte