Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5995  5996  5997  5998  5999  6000  6001  6002  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSATI CHE NON FURONO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - INTERVENTO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 23, QUARTO COMMA, E 25, SECONDO COMMA; N.I., ART. 3).

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale delle leggi, non e' ammessa nessuna forma di intervento - ad eccezione di quello del Presidente del Consiglio dei Ministri - e possono costituirsi soltanto le parti del giudizio di merito alle quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione non letta nel pubblico dibattimento. (Ord. 12 gennaio 1972).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 4  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3