Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSATI CHE NON FURONO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - INTERVENTO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 23, QUARTO COMMA, E 25, SECONDO COMMA; N.I., ART. 3).
SENT. 43/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSATI CHE NON FURONO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - INTERVENTO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 23, QUARTO COMMA, E 25, SECONDO COMMA; N.I., ART. 3).
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale delle leggi, non e' ammessa nessuna forma di intervento - ad eccezione di quello del Presidente del Consiglio dei Ministri - e possono costituirsi soltanto le parti del giudizio di merito alle quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione non letta nel pubblico dibattimento. (Ord. 12 gennaio 1972).
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale delle leggi, non e' ammessa nessuna forma di intervento - ad eccezione di quello del Presidente del Consiglio dei Ministri - e possono costituirsi soltanto le parti del giudizio di merito alle quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione non letta nel pubblico dibattimento. (Ord. 12 gennaio 1972).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 4
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3