Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ADEGUATA MOTIVAZIONE O INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NEL SENSO DELLA SUA APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SOTTO IL PROFILO DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 43/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ADEGUATA MOTIVAZIONE O INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NEL SENSO DELLA SUA APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SOTTO IL PROFILO DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Qualora il giudizio a quo motivi adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione da lui sollevata, ritenendo che la norma debba essere interpretata nel senso della sua applicabilita' al caso di specie, non spetta alla Corte di sindacare la motivazione medesima sotto il profilo di una diversa interpretazione della norma impugnata.
Qualora il giudizio a quo motivi adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione da lui sollevata, ritenendo che la norma debba essere interpretata nel senso della sua applicabilita' al caso di specie, non spetta alla Corte di sindacare la motivazione medesima sotto il profilo di una diversa interpretazione della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23