Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5997  5998  5999  6000  6001  6002  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ADEGUATA MOTIVAZIONE O INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NEL SENSO DELLA SUA APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SOTTO IL PROFILO DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Qualora il giudizio a quo motivi adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione da lui sollevata, ritenendo che la norma debba essere interpretata nel senso della sua applicabilita' al caso di specie, non spetta alla Corte di sindacare la motivazione medesima sotto il profilo di una diversa interpretazione della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23