Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/72 D. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DELLA PROFESSIONE - APPLICABILITA' DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - PERIODO DI PARITA' BIENNALE E SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO.
SENT. 43/72 D. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DELLA PROFESSIONE - APPLICABILITA' DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - PERIODO DI PARITA' BIENNALE E SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO.
Testo
Dall'esame sistematico delle norme concernenti l'esercizio pubblico della professione di ragioniere risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio pubblico della professione, le norme dettate dalla legge 15 luglio 1906, n. 327 e segnatamente all'art. 2, comma secondo, lett. d che prescrive il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico. Tali norme, infatti, non sono state abrogate o derogate dalle leggi successive, e segnatamente dalla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; la legge di delegazione (n. 3060 del 1952), in particolare, in funzione dell'ordinamento della professione di ragioniere, ha fissato principi e criteri direttivi in coerenza con una volonta' innovatrice e in modo tale che l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non ha inteso modificare ne' ha modificato la normativa per le condizioni richieste relativamente all'iscrizione all'albo; e la legge delegata, attraverso il rinvio, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa legge di delega.
Dall'esame sistematico delle norme concernenti l'esercizio pubblico della professione di ragioniere risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio pubblico della professione, le norme dettate dalla legge 15 luglio 1906, n. 327 e segnatamente all'art. 2, comma secondo, lett. d che prescrive il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico. Tali norme, infatti, non sono state abrogate o derogate dalle leggi successive, e segnatamente dalla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; la legge di delegazione (n. 3060 del 1952), in particolare, in funzione dell'ordinamento della professione di ragioniere, ha fissato principi e criteri direttivi in coerenza con una volonta' innovatrice e in modo tale che l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non ha inteso modificare ne' ha modificato la normativa per le condizioni richieste relativamente all'iscrizione all'albo; e la legge delegata, attraverso il rinvio, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa legge di delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte