Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5999  6000  6001  6002  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 E. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI - DISTINZIONE - TITOLO DI STUDIO - LEGITTIMITA' ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, MA NON AUTORIZZA ALL'ESERCIZIO STESSO.

Testo
In ordine alla professione di ragioniere occorre tenere distinta la normativa diretta a disciplinare l'esercizio della professione medesima e quella diretta invece alla disciplina dell'ordinamento degli studi. Quest'ultima normativa nella parte in cui dispone che il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso presso gli Istituti tecnici commerciali da' diritto all'esercizio della professione considerata il titolo medesimo solo come titolo di legittimazione all'esercizio della professione ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte