Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 5999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/72 F. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - PERIODO DI PRATICA BIENNALE E SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DISTINTA PREVISIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CICLO DI STUDI E DELL'ESAME DI STATO A CARATTERE PROFESSIONALE - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DA QUELLA POSTA PER ALTRE PROFESSIONI - CORRISPONDENZA AD OGGETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 43/72 F. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - PERIODO DI PRATICA BIENNALE E SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DISTINTA PREVISIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CICLO DI STUDI E DELL'ESAME DI STATO A CARATTERE PROFESSIONALE - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DA QUELLA POSTA PER ALTRE PROFESSIONI - CORRISPONDENZA AD OGGETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere) in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione. Infatti detta norma, che prevede, per l'iscrizione all'albo, il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico, tiene distinti l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi e l'altro, parimenti di Stato, a carattere professionale, rispettando cosi' l'art. 33, comma quinto, della Costituzione che, appunto, prevede due esami di Stato. Inoltre, il citato art. 2, se e' vero che detta una disciplina diversa da quella prevista per altre professioni, non viola per questo l'art. 3 della Costituzione essendo l'indicata diversita' di normativa corrispondente ad una oggettiva diversita' di situazioni giuridiche.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere) in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione. Infatti detta norma, che prevede, per l'iscrizione all'albo, il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico, tiene distinti l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi e l'altro, parimenti di Stato, a carattere professionale, rispettando cosi' l'art. 33, comma quinto, della Costituzione che, appunto, prevede due esami di Stato. Inoltre, il citato art. 2, se e' vero che detta una disciplina diversa da quella prevista per altre professioni, non viola per questo l'art. 3 della Costituzione essendo l'indicata diversita' di normativa corrispondente ad una oggettiva diversita' di situazioni giuridiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte