Sentenza 127/2020 (ECLI:IT:COST:2020:127)
Massima numero 43215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43213  43214


Titolo
Filiazione - Impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità - Esclusione della legittimazione all'azione nel caso di consapevolezza del difetto - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, nonché violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell'identità personale del figlio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità (c.d. riconoscimento per compiacenza). Non sussiste disparità di trattamento con l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 - che preclude tale impugnazione a chi, coniuge o convivente, abbia prestato consenso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo - perché in tal caso il divieto è riferito a situazioni eccezionali, inidonee a essere tertium comparationis ai fini della valutazione della ragionevolezza estrinseca della disposizione censurata (non essendo equiparabili né la volontà di generare con materiale biologico altrui e quella di riconoscere un figlio altrui, né la condizione giuridica della persona nata attraverso PMA eterologa da quella oggetto del falso riconoscimento). Né la disposizione in esame è irragionevole intrinsecamente, poiché la necessità di una valutazione comparativa dell'interesse del figlio è in essa immanente. In tal caso, infatti, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, imponendo al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2017, n. 162 del 2014, n. 494 del 2002 e n. 170 del 1999; ordinanza n. 7 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 263  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte