Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5998  5999  6001  6002  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 G. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - D.L. 15 FEBBRAIO 1969, N. 9, ART. 1, TERZO COMMA (CONVERTITO DALLA LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119) - DISTINGUE L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DAL CICLO DI STUDI E L'ESAME DI STATO A CARATTERE PROFESSIONALE - NON VIOLA L'ART. 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato, di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media) convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione. Infatti con la norma denunciata si dichiara solamente che il diploma di maturita' conseguito presso gli Istituti tecnici abilita, tra l'altro, alla professione di ragioniere e con cio' la disciplina e' destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale. Risultano cosi' distinti, in conformita' al disposto dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, l'esame di Stato conclusivo del ciclo degli studi e quello diretto a consentire l'iscrizione all'albo professionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte