Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5998  5999  6000  6002  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 H. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1068, ART. 31, N. 5 - CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI RAGIONIERI - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, n. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Infatti detta normativa, per quanto concerne le condizioni per l'iscrizione all'albo dei ragionieri, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi o i criteri direttivi contenuti nella stessa legge di delega.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte