Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/72 I. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI GEOMETRA - D.L. 15 FEBBRAIO 1969. N. 9, ART. 1 TERZO COMMA - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - NON DA' DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 43/72 I. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI GEOMETRA - D.L. 15 FEBBRAIO 1969. N. 9, ART. 1 TERZO COMMA - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - NON DA' DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, relativamente al conseguimento del diploma di geometra non ha portata innovativa: esso in particolare non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturita' alla fine dei corsi presso gli Istituti tecnici per geometri ed in quanto abilitato, per cio' solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale dei Geometri. Consegue che tale norma non contrasta con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione - che distingue tra l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione - non potendosi in essa rinvenire il precetto che consente all'abilitato l'iscrizione al relativo albo: la disciplina concernente le condizioni per l'iscrizione all'albo, infatti, va ricercata nell'ordinamento della professione di geometra, e, in particolare, nell'art. 4, lett. c del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
L'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, relativamente al conseguimento del diploma di geometra non ha portata innovativa: esso in particolare non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturita' alla fine dei corsi presso gli Istituti tecnici per geometri ed in quanto abilitato, per cio' solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale dei Geometri. Consegue che tale norma non contrasta con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione - che distingue tra l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione - non potendosi in essa rinvenire il precetto che consente all'abilitato l'iscrizione al relativo albo: la disciplina concernente le condizioni per l'iscrizione all'albo, infatti, va ricercata nell'ordinamento della professione di geometra, e, in particolare, nell'art. 4, lett. c del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte