Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5998  5999  6000  6001  6003  6004


Titolo
SENT. 43/72 I. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI GEOMETRA - D.L. 15 FEBBRAIO 1969. N. 9, ART. 1 TERZO COMMA - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - NON DA' DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, relativamente al conseguimento del diploma di geometra non ha portata innovativa: esso in particolare non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturita' alla fine dei corsi presso gli Istituti tecnici per geometri ed in quanto abilitato, per cio' solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale dei Geometri. Consegue che tale norma non contrasta con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione - che distingue tra l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione - non potendosi in essa rinvenire il precetto che consente all'abilitato l'iscrizione al relativo albo: la disciplina concernente le condizioni per l'iscrizione all'albo, infatti, va ricercata nell'ordinamento della professione di geometra, e, in particolare, nell'art. 4, lett. c del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte