Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5998  5999  6000  6001  6002  6004


Titolo
SENT. 43/72 L. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - COSTITUZIONE, ARTT. 76 E 77 - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE DELEGATA CHE DETTI O MANTENGA NORME GIA' ESISTENTI NELLA STESSA MATERIA E COMPATIBILI CON I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Gli artt. 76 e 77 della Costituzione fissano i presupposti, le condizioni e i limiti dell'attivita' legislativa delegata e riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel suo contenuto sostanziale conforme a quella di delegazione. Pertanto non sia ha violazione dei citati precetti costituzionali qualora con la legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute norme gia' esistenti nel sistema rientranti nella materia oggetto della delega e compatibili con i principi e criteri direttivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte