Sentenza 43/1972 (ECLI:IT:COST:1972:43)
Massima numero 6004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5994  5995  5996  5997  5998  5999  6000  6001  6002  6003


Titolo
SENT. 43/72 M. ESAME DI STATO - COSTITUZIONE, ART. 33, QUINTO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 33, comma quinto, della Costituzione, prescrivendo un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola e per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale, ha segnato e segna un limite all'attivita' passata e futura del legislatore. Esso distingue tra l'esame di Stato conclusivo dei corsi degli studi e quello professionale; conseguentemente nella disciplina di tali esami, distinti o unificati che essi siano, debbono essere dettate norme idonee a consentire un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturita' del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacita' tecnica necessario perche' dell'esercizio pubblico dell'ativita' professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte