Sentenza 44/1972 (ECLI:IT:COST:1972:44)
Massima numero 6005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 44/72. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - NORME PER L'INDUSTRIA DEL QUARZO E DEL GESSO - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LA LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA IL 21 APRILE 1971 - SOPRAVVENUTA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, RECANTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO REGIONALE - TRASFERISCE ALLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO LA POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA PRIMA SPETTANTE, NELLA MATERIA, ALLA REGIONE - APPLICABILITA' IN VIA PROVVISORIA DELLE LEGGI REGIONALI GIA' VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL MERITO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Il ricorso promosso dallo Stato avverso il disegno di legge regionale Trentino-Alto Adige recante "nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso", e' inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla provincia del merito. Invero l'atto impugnato non potra' piu' assumere forza di legge essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, secondo cui nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, sono fatte salve le sole leggi regionali gia' in vigore il 20 gennaio 1972 (art. 56).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte