Sentenza 45/1972 (ECLI:IT:COST:1972:45)
Massima numero 6006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO (DI ESECUZIONE), MA CONCERNENTI UN PROCEDIMENTO ESTRANEO ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 373 - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 45/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO (DI ESECUZIONE), MA CONCERNENTI UN PROCEDIMENTO ESTRANEO ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 373 - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, e' irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione e' risalito, onde sollevare la questione di costituzionalita', ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioe' relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresi' all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, e' irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione e' risalito, onde sollevare la questione di costituzionalita', ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioe' relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresi' all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23