Sentenza 46/1972 (ECLI:IT:COST:1972:46)
Massima numero 6007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/72. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 965, ART. 27 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLE ORFANE NUBILI O VEDOVE - RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - IMPLICATA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEGLI ORFANI DI SESSO MASCHILE MAGGIORENNI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER MOTIVI DI SESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 46/72. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 965, ART. 27 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLE ORFANE NUBILI O VEDOVE - RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - IMPLICATA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEGLI ORFANI DI SESSO MASCHILE MAGGIORENNI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER MOTIVI DI SESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26 luglio 41965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane. L'art. 27, infatti, concede alle orfane nubili o vedove il diritto alla pensione di riversibilita' anche se lo stato di invalidita' a lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma sussistessero all'atto di entrata in vigore della legge. Implicitamente tale norme nega il beneficio nei confronti degli orfani maggiorenni (rispetto ai quali continua ad applicarsi l'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che concede agli orfani e alle orfane nubili o vedove maggiorenni il diritto alla pensione purche' alla data di morte del sanitario gli stessi fossero a di lui carico ed inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e fossero rimasti nullatenenti) determinando una disparita' di trattamento fondata esclusivamente sulla diversita' di sesso. Da cio' deriva che l'esigenza di eguale disciplina per situazioni che siano uguali - consacrata nell'art. 3 della Costituzione - non trova riscontro nel disposto del citato art. 27 del quale pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26 luglio 41965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane. L'art. 27, infatti, concede alle orfane nubili o vedove il diritto alla pensione di riversibilita' anche se lo stato di invalidita' a lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma sussistessero all'atto di entrata in vigore della legge. Implicitamente tale norme nega il beneficio nei confronti degli orfani maggiorenni (rispetto ai quali continua ad applicarsi l'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che concede agli orfani e alle orfane nubili o vedove maggiorenni il diritto alla pensione purche' alla data di morte del sanitario gli stessi fossero a di lui carico ed inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e fossero rimasti nullatenenti) determinando una disparita' di trattamento fondata esclusivamente sulla diversita' di sesso. Da cio' deriva che l'esigenza di eguale disciplina per situazioni che siano uguali - consacrata nell'art. 3 della Costituzione - non trova riscontro nel disposto del citato art. 27 del quale pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale in parte qua.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte