Sentenza 47/1972 (ECLI:IT:COST:1972:47)
Massima numero 6008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6009  6010


Titolo
SENT. 47/72 A. IMPIEGO PUBBLICO - ADDETTI AI PUBBLICI UFFICI DI ROMA - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO - SEI ORE GIORNALIERE SENZA INTERRUZIONE INVECE DI SETTE ORE DIVISE IN DUE PERIODI - D.P.R. 11 GENNAIO 1956M N. 17, ART. 4, PRIMO COMMA - DISPONGONO CHE L'ORARIO RIMANGA REGOLATO DALLE NORME IN VIGORE - INTERPRETAZIONE NEL SENSO CHE IL RICHIAMO DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI NON VALGA A STACCARE LA DISCIPLINA DALLE FONTI ORIGINARIE. LEGGI - CONTENUTO - RICHIAMO DI PRECEDENTI NORME - NATURA ED EFFETTI.

Testo
In mancanza di univoci e significativi clementi idonei a dimostrare, con l'avvenuta recezione, l'effetto novativo della fonte di produzione del precetto, il richiamo di una legge al contenuto di precedenti atti normativi, legislativi o non, non vale - segnatamente nelle materie che sono oggetto di riserva di legge - a staccare la relativa disciplina della fonte originaria. E' questo il caso degli artt. 4, comma primo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato") e 14, comma primo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") i quali limitandosi genericamente a disporre che "l'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore" dimostrano, nei due decreti legislativi, non gia' la volonta' di assumere a proprio contenuto, per relationem, quello delle preesistenti norme (legislative o in ipotesi, sunlegislative) concernenti l'orario di lavoro, ma la mera intenzione di non modificare in alcun modo la disciplina che da esse risulti statuita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte