Sentenza 47/1972 (ECLI:IT:COST:1972:47)
Massima numero 6009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6008  6010


Titolo
SENT. 47/72 B. IMPIEGO PUBBLICO - STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 385 - ABROGAZIONE DEL R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960, SALVO L'ART. 106, PRIMO COMMA, SULL'ORARIO DI LAVORO - CONFERMA CHE, CON IL RICHIAMO ALLE NORME PREESISTENTI, IL LEGISLATORE DEL 1957 NON HA INTESO INNOVARE LA DISCIPLINA DELLA MATERIA.

Testo
L'art. 385 del "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma (relativo all'orario di lavoro). Il che, mentre e' chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo unico, nel disporre che "l'orario di lavoro rimane regolato dalle norme in vigore", abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi in materia (compreso, dunque, l'art. 106 del r.d. n. 2960) e ne abbia in tal modo novato la fonte, suffraga la conclusione, opposta, che con il richiamo alle norme preesistenti, il legislatore del 1957 veniva ad affermare, semplicemente, che nella regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici nulla era innovato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte