Sentenza 128/2020 (ECLI:IT:COST:2020:128)
Massima numero 43486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/06/2020;  Decisione del  10/06/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43487


Titolo
Oggetto del giudizio - Impugnazione in via principale di una intera legge - Normativa omogenea e unita da nesso coerente - Ammissibilità.

Testo

È ammissibile l'impugnativa del Governo contro l'intera legge reg. Toscana n. 22 del 2019 poiché, anche se le specifiche doglianze si riferiscono al contenuto del suo solo art. 1, è di tutta evidenza che i tre articoli di cui essa è composta sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure e, in conseguenza, circa lo scrutinio di costituzionalità. Gli artt. 2 e 3 della legge regionale impugnata hanno infatti funzioni meramente accessorie rispetto al contenuto dell'art. 1, occupandosi, rispettivamente, di precisare gli effetti finanziari dell'intervento regionale e di regolarne l'efficacia temporale. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2017, n. 201 del 2008 e n. 22 del 2006).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/05/2019  n. 22  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte