Sentenza 47/1972 (ECLI:IT:COST:1972:47)
Massima numero 6010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6008  6009


Titolo
SENT. 47/72 C. IMPIEGO PUBBLICO - ADDETTI AI PUBBLICI UFFICI DI ROMA - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO - SEI ORE GIORNALIERE SENZA INTERRUZIONE INVECE DI SETTE ORE DIVISE IN DUE PERIODI - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 17, ART. 4, PRIMO COMMA, E D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 14, PRIMO COMMA - DISPONGONO CHE L'ORARIO RIMANGA REGOLATO DALLE NORME IN VIGORE - LORO INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Testo
Nel proporre, con le sue ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 (n. 237 e 238 reg. ord. 1971 e pubblicate nella G.U. n. 184 del 21 luglio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario (sei ore giornaliere senza interruzione) degli addetti ai pubblici uffici di Roma (la cui eccezionalita', rispetto alla regola generale che per gli uffici delle altre parti del territorio nazionale (art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) fissa l'orario giornaliero in sette ore divise in due periodi, e' apparsa ingiustificata e nell'affermare, in punto di rilevanza, che, se la suddetta norma relativa agli uffici di Roma non fosse in contrasto con il principio di eguaglianza, in entrambi i casi il giudizio a quo dovrebbe essere deciso alla stregua di essa, il Consiglio di Stato parte dal presupposto che tutta la normativa inerente all'orario dei pubblici uffici di Roma (secondo il Consiglio di Stato introdotta con il decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1939) sia stata recepita e fatta propria dai suddetti decreti legislativi del 1956 e 1957. Senonche', poiche' nessun argomento e' stato addotto, e nessun argomento sussiste (cfr. le massime A e B) per far ritenere fondata tale tesi, ne consegue che la suddetta norma circa l'orario di sei ore continuative per gli uffici di Roma, non ha fonte nelle disposizioni impugnate. Pertanto, non dovendo queste essere applicate nel giudizio a quo, la questione sollevata a loro riguardo va dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23