Sentenza 49/1972 (ECLI:IT:COST:1972:49)
Massima numero 6015
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6016  6017


Titolo
SENT. 49/72 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074, ART. 2 - NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - NOZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 801, ART. 6: AUMENTO DELL'ADDIZIONALE PREVISTA DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, ART. 80 - COSTITUISCE NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - SPETTANZA ALLA REGIONE.

Testo
Per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Pertanto, costituisce una nuova entrata tributaria il provento istituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 e derivante dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976. Cfr.: sent. n. 47 del 1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 11