Sentenza 49/1972 (ECLI:IT:COST:1972:49)
Massima numero 6015
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/72 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074, ART. 2 - NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - NOZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 801, ART. 6: AUMENTO DELL'ADDIZIONALE PREVISTA DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, ART. 80 - COSTITUISCE NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - SPETTANZA ALLA REGIONE.
SENT. 49/72 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074, ART. 2 - NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - NOZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 801, ART. 6: AUMENTO DELL'ADDIZIONALE PREVISTA DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, ART. 80 - COSTITUISCE NUOVA ENTRATA TRIBUTARIA - SPETTANZA ALLA REGIONE.
Testo
Per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Pertanto, costituisce una nuova entrata tributaria il provento istituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 e derivante dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976. Cfr.: sent. n. 47 del 1968.
Per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Pertanto, costituisce una nuova entrata tributaria il provento istituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 e derivante dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976. Cfr.: sent. n. 47 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 11