Sentenza 49/1972 (ECLI:IT:COST:1972:49)
Massima numero 6016
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6015  6017


Titolo
SENT. 49/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - AUMENTO DELL'ADDIZIONALE DISPOSTO CON L'ART. 6 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 801 - FINALITA' - ENTRATA SOSTITUTIVA DEI BENEFICI FISCALI CONCESSI DALLA STESSA LEGGE - SPETTANZA ALLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELLA NOTA MINISTERIALE 24 MARZO 1971.

Testo
Spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, contenente sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a piu' basso reddito. Poiche' tale tributo, in mancanza di ogni indicazione legislativa e' destinato unicamente a compensare la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali, non sussistono i requisiti voluti dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965) in ordine alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi propri dello Stato: ed invero, la finalita' di provvedere alla istituzione di una entrata sostitutiva dei benefici fiscali concessi con la legge n. 801 del 1970, non puo' considerarsi esclusiva dello Stato, anche perche' le norme tributarie di favore hanno inciso in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 11