Sentenza 128/2020 (ECLI:IT:COST:2020:128)
Massima numero 43487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/06/2020;  Decisione del  10/06/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43486


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Incarichi di posizione organizzativa - Prosecuzione della loro efficacia nelle more dell'attuazione del d.P.C.m. di quantificazione delle risorse relative - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevole disparità di trattamento sul piano nazionale, nonché violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - della legge reg. Toscana n. 22 del 2019 che, nel disciplinare gli incarichi di posizione organizzativa della Regione, prevede la prosecuzione della loro efficacia nelle more dell'attuazione del d.P.C.m. di quantificazione delle risorse relative. La disciplina impugnata, da ricondurre nell'alveo della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, è dettata da evidenti ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare - specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 - la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Ciò comporta di per sé l'esercizio di una discrezionalità piena - anche nella disciplina di aspetti dettagliati quali le proroghe degli incarichi citati - con la conseguenza che ne derivano possibili e ragionevoli differenziazioni fra le amministrazioni regionali, purché le scelte operate si svolgano nell'ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97, secondo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 15 del 2017 e n. 252 del 2016).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/05/2019  n. 22  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte