Sentenza 51/1972 (ECLI:IT:COST:1972:51)
Massima numero 6021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6019  6020


Titolo
SENT. 51/72 C. MATRIMONIO - DIRITTI ED OBBLIGHI - SEPARAZIONE DI FATTO DEI CONIUGI - NON HA EFFETTO SU QUELLI.

Testo
La separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art. 158 cod. civ.). Infatti il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilita' delle parti; e cosi', non il fatto materiale della cessazione della convivenza puo' sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilita' attuale di riprendere la coabitazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte