Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/72 A. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 52/72 A. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione propria di ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase e' preordinata.
Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione propria di ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase e' preordinata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte