Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/72 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - ATTIVITA' E DELEGAZIONI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTENUTO E LIMITI.
SENT. 52/72 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - ATTIVITA' E DELEGAZIONI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTENUTO E LIMITI.
Testo
Nel sistema della istruzione formale, la delegazione (di cui all'art. 296, secondo comma C.P.C.) non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo. Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di trarre elementi di valutazione in merito all'accusa ma anche di pronunziarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie non assolutamente urgenti. La lettera della norma sopracitata, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibilita' di una delegazione generica e totale, donde l'illegittimita' della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare "ratione loci" da altro giudice.
Nel sistema della istruzione formale, la delegazione (di cui all'art. 296, secondo comma C.P.C.) non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo. Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di trarre elementi di valutazione in merito all'accusa ma anche di pronunziarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie non assolutamente urgenti. La lettera della norma sopracitata, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibilita' di una delegazione generica e totale, donde l'illegittimita' della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare "ratione loci" da altro giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte