Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6022  6023  6025  6026  6027  6028  6029


Titolo
SENT. 52/72 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FINALITA' - NON COMPORTA SOSTITUZIONE DEL PRETORE DELEGATO NELLA LEGITTIMAZIONE A GIUDICARE NE' NELLA DECISIONE FINALE CIRCA IL RINVIO A GIUDIZIO O IL PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La delegazione istruttoria, preveduta dall'art. 296, secondo comma C.P.P., non comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria, nonche' la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato. Essa non incide sulla precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.) e non puo' incriminare il fondamentale principio della imparzialita' del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. La delegazione predetta e' inoltre preordinata ad obiettive esigenze di economia finanziaria e funzionale della Amministrazione della giustizia, la cui ricorrenza, in concreto, e' valutata dal giudice istruttore, in considerazione della importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio e con l'imparzialita' propria della funzione giurisdizionale. Pertanto la delega a procedere ad atti istruttori preveduta dall'art. 296, secondo comma del C.P.P. non viola il principio del giudice naturale enunciato dall'art. 25, primo comma della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte