Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/72 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FINALITA' - NON COMPORTA SOSTITUZIONE DEL PRETORE DELEGATO NELLA LEGITTIMAZIONE A GIUDICARE NE' NELLA DECISIONE FINALE CIRCA IL RINVIO A GIUDIZIO O IL PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/72 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FINALITA' - NON COMPORTA SOSTITUZIONE DEL PRETORE DELEGATO NELLA LEGITTIMAZIONE A GIUDICARE NE' NELLA DECISIONE FINALE CIRCA IL RINVIO A GIUDIZIO O IL PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La delegazione istruttoria, preveduta dall'art. 296, secondo comma C.P.P., non comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria, nonche' la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato. Essa non incide sulla precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.) e non puo' incriminare il fondamentale principio della imparzialita' del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. La delegazione predetta e' inoltre preordinata ad obiettive esigenze di economia finanziaria e funzionale della Amministrazione della giustizia, la cui ricorrenza, in concreto, e' valutata dal giudice istruttore, in considerazione della importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio e con l'imparzialita' propria della funzione giurisdizionale. Pertanto la delega a procedere ad atti istruttori preveduta dall'art. 296, secondo comma del C.P.P. non viola il principio del giudice naturale enunciato dall'art. 25, primo comma della Costituzione.
La delegazione istruttoria, preveduta dall'art. 296, secondo comma C.P.P., non comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria, nonche' la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato. Essa non incide sulla precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.) e non puo' incriminare il fondamentale principio della imparzialita' del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. La delegazione predetta e' inoltre preordinata ad obiettive esigenze di economia finanziaria e funzionale della Amministrazione della giustizia, la cui ricorrenza, in concreto, e' valutata dal giudice istruttore, in considerazione della importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio e con l'imparzialita' propria della funzione giurisdizionale. Pertanto la delega a procedere ad atti istruttori preveduta dall'art. 296, secondo comma del C.P.P. non viola il principio del giudice naturale enunciato dall'art. 25, primo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte