Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6022  6023  6024  6026  6027  6028  6029


Titolo
SENT. 52/72 D. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - NOZIONE - NON SI ESAURISCE NELLA DETERMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA COMPETENZA - RISULTA ANCHE DALLE DISPOSIZIONI A QUESTA DEROGATORIE SULLA BASE DI CRITERI RISPONDENTI A RAZIONALE VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI IN CONTROVERSIA - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE A PROCEDERE AD ATTI ISTRUTTORI - NON VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La nozione di giudice naturale enunciata nell'art. 25, primo comma Cost., non si cristallizza nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte