Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6022  6023  6024  6025  6027  6028  6029


Titolo
SENT. 52/72 E. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN. ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE A PROCEDERE AD ATTI ISTRUTTORI - ASSUNZIONE DI TALUNE PROVE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE ISTRUTTORE CHE HA FORMULATO L'ACCUSA ED ASSUNZIONE DI ALTRE, PER DELEGA, DAL PRETORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per il fatto che in applicazione dell'art. 296, secondo comma, C.P.P. all'assunzione di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha formulato l'accusa e che ad altre indagini attenda, invece, per delega, il pretore. Da cio' non puo' desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al giudice delegante e che la delegazione medesima risponde razionalmente ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte