Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/72 F. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE A PROCEDERE AD ATTI ISTRUTTORI - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/72 F. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, SECONDO COMMA - DELEGAZIONE A PROCEDERE AD ATTI ISTRUTTORI - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'istituto della delega ha base nella legge ed appunto la legge demanda al pretore, "ratione loci", il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto escplicazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potesta' giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali. Simili atti non importano neppure modificazione e estensione delle funzioni del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari attribuzioni (comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche della legge processuale penale). Con riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 296, secondo comma C.P.P., non puo' prospettarsi, quindi, alcun contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, Cost.
L'istituto della delega ha base nella legge ed appunto la legge demanda al pretore, "ratione loci", il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto escplicazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potesta' giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali. Simili atti non importano neppure modificazione e estensione delle funzioni del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari attribuzioni (comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche della legge processuale penale). Con riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 296, secondo comma C.P.P., non puo' prospettarsi, quindi, alcun contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte