Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/03/1972;  Decisione del  09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6022  6023  6024  6025  6026  6027  6029


Titolo
SENT. 52/72 G. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 296, TERZO COMMA - DELEGAZIONE A PROCEDERE AD ATTI ISTRUTTORI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI ALTRO TRIBUNALE - IPOTESI DI URGENZA - COMPIMENTO PERSONALE DEGLI ATTI IN LUOGO DELLA DELEGAZIONE AL PRETORE (O AL GIUDICE ISTRUTTORE) DEL LUOGO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, 101, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sono prive di fondamento le censure mosse in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, avverso il terzo comma dell'art. 296 C.P.P., nella parte in cui si dispone che per gli atti istruttori da compiersi nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice istruttore debba, senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il giudice istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri di cui al comma precedente, salvo che per ragioni di urgenza o per altro grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte