Sentenza 52/1972 (ECLI:IT:COST:1972:52)
Massima numero 6029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
09/03/1972; Decisione del
09/03/1972
Deposito del 15/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/72 H. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - FORME, AVOCAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 392, SECONDO COMMA - DISCIPLINA FATTISPECIE ANALOGHE A QUELLE REGOLATE DALL'ART. 296 DELLO STESSO CODICE - INVOCABILITA' DI MOTIVI ANALOGHI PER PERVENIRE ALLA STESSA DECISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 101, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/72 H. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - FORME, AVOCAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 392, SECONDO COMMA - DISCIPLINA FATTISPECIE ANALOGHE A QUELLE REGOLATE DALL'ART. 296 DELLO STESSO CODICE - INVOCABILITA' DI MOTIVI ANALOGHI PER PERVENIRE ALLA STESSA DECISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 101, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di cui al secondo comma dell'art. 392 C.P.P. disciplina, con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M. in sede ordinaria o nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, (ai sensi dell'art. 13, primo comma del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404), fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296 del codice di procedura penale. Cio' comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere ad eguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, predetto. Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, si' da consentire una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 392 C.P.P. disciplina, con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M. in sede ordinaria o nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, (ai sensi dell'art. 13, primo comma del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404), fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296 del codice di procedura penale. Cio' comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere ad eguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, predetto. Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, si' da consentire una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte