Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni indirette di magistrato in aspettativa per mandato parlamentare da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Conseguente esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal parlamentare intercettato nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Denunciata violazione della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare - Difetto di argomentazione - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per difetto di argomentazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell'art. 67 Cost., dal deputato Cosimo Maria Ferri nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione all'essere stato, in data 9 maggio 2019, da quest'ultimo illegittimamente sottoposto, in via indiretta, a intercettazione di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati, nonché all'essere stato sottoposto, sulla base di tali intercettazioni, all'azione disciplinare esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione con atto del 5 luglio 2019. Il ricorrente si è limitato al richiamo della citata disposizione costituzionale senza addurre alcuna argomentazione al riguardo.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, non è sufficiente che sia lamentata la lesione di parametri costituzionali da parte degli atti impugnati, ma occorre che il ricorrente abbia cura di motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (Precedenti citati: sentenza n. 262 del 2017; ordinanza n. 280 del 2017).