Sentenza 55/1972 (ECLI:IT:COST:1972:55)
Massima numero 6032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
23/03/1972; Decisione del
23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/72. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - FORME, AVOCAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 391, PRIMO E SECONDO COMMA - VALUTAZIONE, COMPIUTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, DELLA COMPLESSITA' E DURATA DEGLI ATTI ISTRUTTORI E DELLA FACILITA' E BREVITA' DELL'INDAGINE PERITALE - INSINDACABILITA', NEL CORSO DEL PROCESSO, AI FINI DELL'EVENTUALE MUTAMENTO DEL RITO - NON VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/72. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - FORME, AVOCAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 391, PRIMO E SECONDO COMMA - VALUTAZIONE, COMPIUTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, DELLA COMPLESSITA' E DURATA DEGLI ATTI ISTRUTTORI E DELLA FACILITA' E BREVITA' DELL'INDAGINE PERITALE - INSINDACABILITA', NEL CORSO DEL PROCESSO, AI FINI DELL'EVENTUALE MUTAMENTO DEL RITO - NON VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I principi affermati nella sentenza n. 117 del 1968 non possono essere applicati alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 391 Cod. proc. pen., concernenti l'insindacabilita', nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del rito, della valutazione, compiuta dal procuratore della Repubblica, della complessita' e durata degli atti istruttori e rispettivamente della facilita' e brevita' dell'indagine peritale, trattandosi di vicende processuali successive alla gia' legittimamente instaurata istruttoria sommaria. Il principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge investe, infatti, anche la fase istruttoria, ma non puo' riguardare che il solo ministero iniziale di essa. L'obbligo del pubblico, ministero di investire il giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessita' di compiere atti complessi di lunga durata, e' solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito sommario. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto. Del resto, l'astensione di detto principio alla valutazione della compatibilita' dei singoli atti con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della possibilita' del sindacato su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine, senza che tale sacrificio sia richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione e' diretto a proteggere.
I principi affermati nella sentenza n. 117 del 1968 non possono essere applicati alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 391 Cod. proc. pen., concernenti l'insindacabilita', nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del rito, della valutazione, compiuta dal procuratore della Repubblica, della complessita' e durata degli atti istruttori e rispettivamente della facilita' e brevita' dell'indagine peritale, trattandosi di vicende processuali successive alla gia' legittimamente instaurata istruttoria sommaria. Il principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge investe, infatti, anche la fase istruttoria, ma non puo' riguardare che il solo ministero iniziale di essa. L'obbligo del pubblico, ministero di investire il giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessita' di compiere atti complessi di lunga durata, e' solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito sommario. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto. Del resto, l'astensione di detto principio alla valutazione della compatibilita' dei singoli atti con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della possibilita' del sindacato su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine, senza che tale sacrificio sia richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione e' diretto a proteggere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte