Sentenza 56/1972 (ECLI:IT:COST:1972:56)
Massima numero 6033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6034  6035  6036


Titolo
SENT. 56/72 A. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA - ASSUNTA MANCANZA DI INDICAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO E IDONEITA' DELLE NORME REGOLAMENTARI A PRECISARLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 23 della Costituzione sollevata sul rilievo che la norma di legge non avrebbe indicato il soggetto passivo della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie e che la precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di consumo, non poteva concludere la lacuna della legge stante la natura regolamentare di tale provvedimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte